Art. 5.
(Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).
1. L'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Revisione dell'albo). - Il comitato di cui all'articolo 14 provvede
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ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di consulente o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, aggiornamento o approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti agli albi del tribunale».